PRESTAZIONI
Prestazioni
Le integrazioni al trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro sono disciplinate dall’art. 63 dell’attuale CCNL Operai Agricoli che prevede:
Malattia
La integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione extra legem (Fimiav) agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge (nazionale e regionale) ed integrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80% (1) del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione salariale da parte delle Casse extra legem medesime, dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) ed integrazione, pari all’80% (1) del salario giornaliero contrattuale.
Infortuni sul lavoro
La integrazione salariale corrisposta dalla Cassa extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art.213 T.U, sugli infortuni approvato con D.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge ed integrazione, nella misura dell’80% (1) del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso.
Il trattamento integrativo dovuto dalla Cassa extra-legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal 15’ giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’Inail, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1febbraio dell’anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro, la Cassa extra legem dovrà assicurare, tra indennità di legge ed integrazione, un trattamento minimo pari all’80% (1) del salario giornaliero contrattuale.
Note integrative
Malattia: la carenza di tre giorni viene pagata per le malattie superiori a 4 giorni di calendario.
(1) L’integrazione dell’indennità Fimiav viene portata al 100% con decorrenza per eventi malattia/infortunio verificatesi dopo il 1 giugno 2019.
Richiesta delle prestazioni
La richiesta delle prestazioni deve essere inoltrata alle rispettive Organizzazioni di Categoria e Patronati (vedi di seguito) attraverso il modulo scaricabile al LINK con accluso il documento originale ricevuto dall’Inail o dall’Inps attestante il numero di giornate indennizzate dai predetti Istituti.
A seguito dell’entrata in vigore della legge che prevede, in base alla contrattazione collettiva applicata, l’anticipo da parte del datore di lavoro delle prestazioni temporanee di malattia a carico dell’Inps agli operai agricoli a tempo indeterminato, è necessario allegare copia della busta paga con l’anticipo e copia del certificato medico.
Una volta verificata la regolarità dei versamenti del contributo da parte del datore di lavoro (condizione essenziale per la liquidazione delle pratiche), il pagamento delle indennità verrà effettuato a mezzo bonifico bancario intestato agli aventi diritto.

Coldiretti Grosseto
Via Roma, 3 58100 Grosseto Tel. 0564 438911 / E-mail: grosseto@coldiretti.it

Confagricoltura Grosseto
Via Aurelia Antica, 46 - 58100 Grosseto Tel. 0564 438601 / Email: grosseto@confagricoltura.it

Confederazione Italiana Agricoltori
Viale Monte Rosa, 130 58100 Grosseto Tel. 0564 452398 / Email: ciagrosseto@cia.it

Fai CISL
Via Senegal, 25 58100 Grosseto Tel. 0564 22315 / Email: fai.grosseto@cisl.it

Fai CGIL
Via Repubblica Domenicana, 80G 58100 Grosseto Tel. 0564 45911 / Email: flai.grosseto@flai.it

Uila UIL
Via Monte Rosa, 112 58100 Grosseto Tel. 0564 22168 / Email: grosseto@cafuil.toscana.it
Altre prestazioni
Maternità
- contributo di euro 1.000,00 per gli OTI e per gli OTD che abbiano partorito e che nel biennio abbiano effettuato 51 giornate in agricoltura.
Infortunio mortale
- contributo di euro 1.000,00 alla famiglia (coniuge, figli o convivente di fatto in base alla normativa vigente) del lavoratore morto a seguito di infortunio sul lavoro.
Licenziamento dopo il periodo di comporto (180 gg di malattia)
- contributo di euro 1.400,00 al lavoratore licenziato a seguito di malattia che ha superato i 180 giorni.
Assegno funerario
- contributo di euro 1.000,00 alla famiglia (coniuge, figli o convivente di fatto in base alla normativa vigente) del lavoratore a tempo indeterminato regolarmente assunto.
Day hospital
- pagamento del giorno di carenza per gli OTI per interventi in day hospital presso strutture sanitarie pubbliche comprovate da certificazione medica.
Malattie gravi
- per gravi motivi di salute può essere concesso al lavoratore (o ai familiari) un contributo una tantum e irripetibile non superiore a euro 2.500,00; la concessione del contributo può essere subordinata all’esito dell’accertamento sanitario predisposto dal Fondo attraverso uno Studio Medico incaricato.
La commissione
Estratto dal regolamento:
art. 9 – Fermo restando la responsabilità delle Organizzazioni sindacali stipulanti per il buon andamento della gestione del Fondo, viene costituita una apposita Commissione che agisce in nome e per conto delle Organizzazioni stesse composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori.
Dei tre rappresentanti dei datori di lavoro, uno sarà designato e nominato da Confagricoltura, uno della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e uno dalla Confederazione Italiana Agricoltori.
Dei tre rappresentanti dei lavoratori, uno sarà designato e nominato dalla C.G.I.L., uno dalla C.I.S.L. e uno dalla U.I.L..
Art.11 – La Commissione ha il compito:
- di attuare le direttive che saranno concordate tra le Organizzazioni Sindacali e comunicate alla Commissione;
- di vigilare sul buon andamento della gestione;
- di vigilare sulla esatta applicazione della presente Convenzione e degli ulteriori accordi e convenzioni che nel merito venissero stipulati con Enti ed Organizzazioni;
- di raccogliere gli elementi caratteristici e periodici degli incassi dei contributi.
Art.12 – La Commissione, in particolare, accerterà l’ammontare dei contributi integrativi malattia ed infortuni, riscossi tramite l’Inps; disporrà per i versamenti agli aventi diritto e per ogni altro pagamento; provvederà all’esame ed all’evasione di eventuali esposti e ricorsi di assistiti; terrà aggiornato l’apposito registro dei movimenti del conto corrente con le relative indicazioni delle causali, restando escluso ogni maneggio di denaro.
Estratto della convenzione tra il Fimiav e l’INPS di Grosseto
Art. 1 – Ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Grosseto affidano all’Inps la riscossione, in loro nome e per conto, del contributo per la integrazione di indennità integrativa di malattia e infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citato in premessa e stabilito, rispettivamente nella misura dello 0,60% (la trattenuta è così suddivisa: 0,20% a carico del dipendente in busta paga, 0,40% a carico del datore di lavoro) della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui 0,35% per il contributo di assistenza malattia (F.I.M.I.) e 0,25% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).
Art .2 – I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. precedente debbono all’atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG/R (Posagri) l’apposito riquadro in cui viene confermata l’applicazione del contratto collettivo, nonché la volontà di autorizzare l’INPS a trattenere l’importo convenuto.
Art. 3 – La Sede dell’Inps provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale dello 0,60% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli Dmag-Unico (Posagri) per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l’art.1 comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D,.L. 338/89.
